Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 15 lug 1998
I posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A saranno conferiti mediante concorso per titoli ed esami, al quale potranno partecipare funzionari statali appartenenti da cinque anni a ruoli tecnici-civili e militari di gruppo A. Al concorso potranno partecipare anche liberi professionisti che risultino iscritti da almeno cinque anni nell'albo degli ingegneri, in base al possesso della laurea di ingegneria navale e meccanica, i quali abbiano i requisiti richiesti per l'assunzione nelle carriere statali e che non abbiano superato l'età di 35 anni, salvo le elevazioni dei limiti di età previste dalle vigenti disposizioni.

Note all'articolo

  • La L. 21 marzo 1953, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della marina mercantile e' autorizzato ad espletare un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso."
  • La L. 23 ottobre 1956, n. 1259 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della marina mercantile e' autorizzato ad espletare un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso."
  • Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;615#art-5