Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 15 lug 1998
I ruoli organici del personale del Ministero della marina mercantile sono costituiti in conformità delle annesse tabelle, firmate dal Ministro per la marina mercantile e dal Ministro per il tesoro contraddistinte con la lettera A per il personale dell'Amministrazione centrale della marina mercantile, B per il personale d'ordine delle Capitanerie di porto. Il personale attualmente compreso nei ruoli dell'Amministrazione della marina mercantile sarà inquadrato nei corrispondenti ruoli organici del Ministero della marina mercantile previsti dal comma precedente, col grado e l'anzianità posseduti. Ai fini del conferimento dei posti che risulteranno disponibili in ciascuno dei ruoli di cui all'annessa tabella A, nella prima attuazione del presente decreto, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B, 11° di gruppo C e superiori sono ridotti di un anno. La disposizione del comma precedente non potrà servire per il conseguimento di più di una promozione, nè potranno giovarsene coloro che fruirono della riduzione prevista dall' del regio decreto 5 settembre 1940, n. 1338.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;615#art-4