Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Articolo unico.
L'aumento previsto dal decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805, è concesso anche, a decorrere dal 1 aprile 1948, a ciascuna delle figlie del generale Ricciotti Garibaldi, Rosa e Annita Italia Garibaldi.
La maggiorazione stabilita dall' del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 334, non si applica sull'aumento previsto dal citato decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 208. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;572#art-1