Art. 1
1 / 6In vigore dal 2 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
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La Direzione generale degli Istituti di previdenza è autorizzata a concedere:
1) all'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) un mutuo di L. 300.000.000 al saggio dell'interesse dell'8%, per provvedere a spese di carattere straordinario e, in particolare, per rimettere in piena efficienza le sale cinematografiche che più hanno sofferto della mancanza di adeguata manutenzione per contingenze connesse al periodo bellico ed a quello immediatamente successivo;
2) all'Ente autonomo Fiera del Levante, un mutuo di L. 150.000.000 al saggio dell'interesse dell'8%, da destinare al completamento della ricostruzione ed al potenziamento degli impianti e del piano regolatore del quartiere fieristico.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;562#art-1