Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 1 giu 1948
Il personale già appartenente, con le qualifiche di "ispettore", "ragioniere", "vice-ispettore" e "computista", al ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, inquadrato ai sensi dell' del regio decreto 21 gennaio 1923, n. 238, nei ruoli ordinari del Ministero dei lavori pubblici con la qualifica di "sotto-ispettore aggiunto" ed in servizio nei ruoli dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione al 1 gennaio 1947, può essere collocato, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale medesimo, anche in soprannumero, nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo 8) con il grado corrispondente a quello rivestito alla predetta data del 1 gennaio 1947, prendendo posto dopo l'ultimo iscritto nel grado i conservando l'anzianità di grado posseduta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;557#art-7