Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 1 giu 1948
Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto, l'anzianità di grado richiesta per le promozioni da effettuarsi ai gradi superiori all'8° di gruppo A, 9° di gruppo B, e 10° di gruppo C è ridotta di un anno e mezzo. I posti disponibili alla prima attuazione del presenti decreto nei gradi 5° dei ruoli di gruppo A, 9° del ruoli di gruppo B ed 11° del ruolo di gruppo C di cui alle tabelle annesse al presente decreto, saranno conferiti con i criteri indicati nell' del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianità previsti dallo stesso articolo per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo. La riduzione di anzianità di cui ai precedenti commi non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;557#art-6