Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 18 mag 1948
Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione eventualmente applicabile, è punito con l'applicazione di una ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;464#art-9