Art. 5
5 / 12In vigore dal 18 mag 1948
I fabbricanti e rettificatori di benzolo, nel termine ad essi prefisso dall'Amministrazione, devono prestare una cauzione pari al 5% della imposta corrispondente alla quantità massima di benzolo che in qualsiasi momento possa trovarsi nello stabilimento produttore.
Per il trasporto o il deposito di benzolo gravato da imposta di fabbricazione in magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata esistenti fuori delle fabbriche, la cauzione è stabilita nella misura del 10% dell'imposta gravante sulla massima quantità di benzolo che s'intende mettere in deposito o sulla quantità di prodotto effettivamente trasportato.
Le cauzioni di cui sopra debbono essere prestate mediante deposito, alla Cassa depositi e prestiti, di denaro o di titoli al portatore del Debito pubblico, oppure mediante annotazioni di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa.
Fino al 31 dicembre 1949 possono essere anche prestate mediante fideiussione, da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale, accettata, sotto la propria responsabilità, dall'intendente di finanza competente per territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;464#art-5