Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 18 mag 1948
I fabbricanti e i rettificatori di benzolo devono munirsi di una licenza fiscale di esercizio, rilasciata dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento da parte del fabbricante o del raffinatore di un diritto annuale di licenza di L. 1000. Il versamento del diritto fiscale di licenza sarà effettuato dalla ditta presso la competente Sezione provinciale di tesoreria, e gli estremi della relativa quietanza saranno riportati sulla licenza di esercizio. La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta e fabbrica a cui si riferisce. Il relativo diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che mutino titolare, prima del rilascio della licenza. Per le fabbriche già in esercizio il versamento del diritto di licenza per l'anno 1948 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
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