Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 mag 1948
Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione o rettificazione del benzolo deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione. La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali di fabbrica, nonché dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare: a) la ditta e chi la rappresenta; b) il Comune, la via e il numero ovvero la denominazione della località ove si trova la fabbrica; c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alla planimetria; d) il numero, il tipo e le potenzialità degli apparecchi e dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice; e) la qualità delle materie prime e dei prodotti ottenuti. La medesima denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto da chi gia eserciti l'industria della fabbricazione o rettificazione del benzolo. Ogni modificazione agli impianti dovrà essere previamente denunciata al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, al quale il fabbricante dovrà presentare lo schema delle modificazioni che intende apportare.
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