Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . Sul benzolo (voce 649 della tariffa dei dazi doganali), di produzione nazionale, è stabilita una imposta di fabbricazione nella misura di L. 2700 per quintale di prodotto greggio e di L. 3600 per quintale di prodotto puro o raffinato. Per i prodotti di cui sopra importati dall'estero si applica una sovrimposta di confine nelle stesse misure stabilite al precedente comma.
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