Art. 6
6 / 7In vigore dal 4 gen 1949
Le norme contenute nell'art. 10 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, si applicano anche agli ufficiali contemplati dal presente decreto che siano in possesso della idoneità fisica necessaria per disimpegnare le mansioni inerenti agli impieghi civili.
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