Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 4 gen 1949
Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia più concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di avere vigore le disposizioni del presente decreto. Nei confronti di essi si applicano le norme di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 122 della legge 9 maggio 1940, n. 369.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1472#art-5