Art. 9
9 / 13In vigore dal 13 nov 1948
Nei limiti di due terzi dei posti disponibili nei gradi iniziali dei singoli ruoli, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado superiore al 10°, il Ministero, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, bandirà concorsi speciali da espletare con l'osservanza delle disposizioni vigenti, riservati al personale di ruolo e non di ruolo delle Soprintendenze ed Istituti autonomi di antichità e belle arti, che abbia un'anzianità di servizio di almeno due anni e che sia in possesso del prescritto titolo di studio.
Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.
Ai concorsi predetti possono partecipare anche gli Impiegati di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato. Costoro potranno conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1305#art-9