Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 13 nov 1948
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di disporre, per esigenze di servizio, trasferimenti di funzionari dal ruolo scientifico direttivo dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità a quello dell'Ispettorato centrale per le antichità e belle arti e viceversa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1305#art-6