Art. 10
10 / 13In vigore dal 13 nov 1948
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trasferire, per ragioni di servizio, nel ruolo degli ispettori centrali per le antichità e belle arti gli ispettori centrali per l'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, già appartenenti al ruolo dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, col grado e l'anzianità posseduti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1305#art-10