Art. 9
9 / 18In vigore dal 21 nov 1948
Gli esami di merito distinto, previsti dagli del presente decreto, sono indetti ogni due anni, entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per un terzo dei posti disponibili alla data in cui il concorso è indetto.
Gli esami di idoneità previsti dagli stessi articoli sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, entro il mese di maggio di ogni anno, se il numero di coloro i quali posseggono i requisiti richiesti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso gli esami non potranno essere sospesi per più di due anni qualunque sia il numero di coloro i quali posseggono i requisiti per parteciparvi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277#art-9