Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 gen 1953
Il personale insegnante tecnico-pratico maschile provvede all'addestramento ed all'istruzione pratica degli alunni, secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione e in coordinazione con gli insegnamenti svolti dai professori di materie tecniche e scientifiche. Il personale insegnante tecnico pratico addetto ai laboratori coadiuva i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio. Il personale insegnante tecnico-pratico femminile, provvede all'addestramento ed all'istruzione pratica delle alunne, secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione. Il personale insegnante tecnico-pratico provvede, inoltre, al funzionamento ed alla tenuta in efficienza delle aziende, delle officine, dei laboratori e dei gabinetti secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione d'intesa con i professori di materie tecniche e scientifiche.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277#art-2