Art. 13 bis
18 / 18In vigore dal 24 gen 1953
Sono mantenuti fino ad esaurimento in aggiunta ai posti occupati dal personale, indicati nell' della presente legge, pure i posti di sottocapi officina messi a concorso con decreti del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947.
Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma, da nominare con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950, si applicano le norme del precedente dopo superato il periodo di prova di sei mesi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277#art-13-bis