Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 24 gen 1953
Gli attuali sottocapi officina, sottotecnici agrari e sottomaestre di laboratorio, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina, di tecnici agrari e di maestre di laboratorio, o che abbiano conseguito l'idoneità per i posti anzidetti in precedenti concorsi, oppure abbiano esercitato lodevolmente per non meno di sei anni le funzioni proprie dei capi officina, dei tecnici agrari e delle maestre di laboratorio, sono inquadrati ai grado iniziale dei ruoli degli insegnanti tecnici pratici previsti dalla presente legge per le scuole tecniche e professionali femminili, subordinatamente all'esito favorevole di un esame d'idoneità su programma da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277#art-13