Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 17 feb 1951
La cattedra di composizione della danza comporta un orario settimanale di dodici ore. Le titolari della tecnica della danza, per esigenze didattiche, sono tenute ad effettuare, oltre il prescritto orario regolamentare di insegnamento di dodici ore, altre dodici ore settimanali, d'obbligo di assistenza, retribuite nella misura stabilita con l' del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 595. Per l'insegnamento della composizione della danza e della tecnica della danza può essere assunta per ciascuna cattedra, in aggiunta alla titolare, una incaricata. Gli incarichi vengono conferiti dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione. Le incaricate sono tenute a prestare la loro opera anche in qualità di assistenti e le ore prestate in tale qualità saranno retribuite nella misura prevista dall' del decreto legislativo 29 maggio 1947, numero 595, in proporzione alle ore effettiva mente prestate, le quali non potranno superare le dodici settimanali. Qualora ricorra il caso di prestazione relativa alla sola assistenza l'orario d'obbligo è stabilito in diciotto ore settimanali. I pianisti accompagnatori sono tenuti a prestare la loro opera, per dodici ore settimanali e su richiesta della direttrice per altre ore, non superiori alle dodici settimanali retribuite nella misura stabilita con l' del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 595. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 GENNAIO 1951, N. 28.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-9