Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 17 feb 1951
Il personale del corso di perfezionamento è composto da: un insegnante di composizione della danza classica; un insegnante di composizione del balletto accademico; un insegnante di tecnica della danza; un pianista. Il personale di cui al comma precedente è scelto dal Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale. In ogni caso la, retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-8