Art. 6
6 / 22In vigore dal 17 feb 1951
La direttrice è assunta in seguito a pubblico concorso per titoli, secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento dell'istruzione artistica.
La direttrice dell'Accademia nazionale di danza, oltre i requisiti previsti dal suddetto regolamento, deve essere compositrice di danza di riconosciuto valore.
Quando manca il titolare del posto di direttrice, il Ministro su proposta del Consiglio d'amministrazionepuò affidare per incarico temporaneo l'ufficio di direttrice ad uno degli insegnanti.
La direttrice è responsabile dell'andamento didattico e disciplinare dell'Accademia, e ne fa relazione annualmente al presidente, che la trasmette al Ministero della pubblica istruzione.
In caso di assenza o di impedimento, le funzioni didattiche e disciplinari della direttrice sono esercitate dall'insegnante che la direttrice stessa ha, all'inizio dell'anno scolastico, designato a sostituirla.
La direttrice, sentito il Collegio dei professori, stabilisce lo svolgimento dei programmi d'insegnamento e l'orario e provvede alla designazione dei professori incaricati secondo le disposizioni vigenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-6