Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 17 feb 1951
Il presidente... provvede al buon andamento amministrativo dell'Accademia, e sottopone all'approvazione del Ministero il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo. Tutti gli ordinativi di spese e relative fatture riguardanti l'Accademia debbono recare il visto del presidente e, in caso di suo impedimento o di assenza, di un membro del Consiglio di amministrazione all'uopo delegato annualmente dal presidente medesimo. Il Consiglio di amministrazione, su proposta della direttrice e secondo le disponibilità del bilancio, assume il personale salariato temporaneo indispensabile per il funzionamento dei servizi dell'Accademia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-5