Art. 3
3 / 22In vigore dal 17 feb 1951
Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) dal presidente, che lo presiede;
b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
c) da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo);
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) dalla direttrice;
f) da due rappresentanti del Collegio dei professori.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione dura in carica due anni e può essere confermato.
Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio d'amministrazione sono gratuite.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-3