Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 17 feb 1951
Il Consiglio di amministrazione è composto: a) dal presidente, che lo presiede; b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; c) da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo); d) da un rappresentante del Ministero del tesoro; e) dalla direttrice; f) da due rappresentanti del Collegio dei professori. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione dura in carica due anni e può essere confermato. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio d'amministrazione sono gratuite.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-3