Art. 2
2 / 22In vigore dal 2 nov 1948
All'Accademia sono preposti, per la parte amministrativa, il presidente ed un Consiglio di amministrazione; per la parte didattica e disciplinare la direttrice ed il Collegio dei professori.
L'adozione di provvedimenti di carattere didattico che abbiano rilevanza amministrativa è però subordinata all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-2