Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 2 nov 1948
Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per le spese dell'Accademia d'arte drammatica e dell'annessa scuola di danza verrà diminuito della somma a quest'ultima assegnata, la quale sarà devoluta ad altro apposito capitolo intestato all'Accademia nazionale di danza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-17