Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 ott 1948
I vincitori del concorso a posti di aiutante tecnico sono nominati, all'atto dell'assunzione in ruolo, aiutanti tecnici di 2ª classe. Al personale di cui al precedente comma è attribuita, dopo diciotto anni di servizio compreso il periodo di prova, la qualifica di aiutante tecnico di 1ª classe. "Gli aiutanti tecnici di 2ª e 1ª classe hanno gli stipendi previsti, per ciascuna categoria, dalla tabella. A annessa al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221#art-4