Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 12 ott 1948
Il finanziamento del Comitato è assicurato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato. Possono essere richiesti, inoltre, contributi per specifiche attività ad Amministrazioni non statali partecipanti all'attività del Comitato o comunque interessate al suo funzionamento. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che ha effetto dal 1 novembre 1946. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - SEGNI - EINAUDI - DEi VECCHIO - MERZAGORA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1948 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 27. - VENTURA
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