Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 12 ott 1948
Il Comitato può nominare sottocomitati e commissioni e chiedere il parere di Enti pubblici e privati e di esperti su questioni particolari. Le funzioni di cui al presente articolo non importano oneri per il bilancio statale. Al personale estraneo all'Amministrazione statale, agli Enti pubblici o di diritto pubblico, chiamato a partecipare alle sedute del Comitato, dei Sottocomitati o Commissioni, sarà corrisposto il trattamento di missione previsto per i funzionari statali di grado 7°, qualora per partecipare alle sedute stesse debbano recarsi fuori della loro ordinaria residenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1182#art-5