Art. 4
4 / 7In vigore dal 23 ago 2005
Nel seno del Comitato è costituita una Giunta esecutiva di cui fanno parte i seguenti componenti, rappresentanti rispettivamente:
uno il Ministero degli affari esteri;
uno il Ministero del tesoro;
due il Ministero dell'agricoltura e foreste;
uno il Ministero del commercio con l'estero;
uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
uno l'Alto Commissariato dell'alimentazione.
I componenti della Giunta sono designati dai capi delle rispettive Amministrazioni, fra quelli già facenti parte del Comitato stesso.
È presidente della Giunta uno dei due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste, nominato dal Ministro del suddetto dicastero. È vice presidente della Giunta, il rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione che fa parte della Giunta stessa.
Il segretario generale, di cui all', è membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1182#art-4