Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 23 ago 2005
Nel seno del Comitato è costituita una Giunta esecutiva di cui fanno parte i seguenti componenti, rappresentanti rispettivamente: uno il Ministero degli affari esteri; uno il Ministero del tesoro; due il Ministero dell'agricoltura e foreste; uno il Ministero del commercio con l'estero; uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; uno l'Alto Commissariato dell'alimentazione. I componenti della Giunta sono designati dai capi delle rispettive Amministrazioni, fra quelli già facenti parte del Comitato stesso. È presidente della Giunta uno dei due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste, nominato dal Ministro del suddetto dicastero. È vice presidente della Giunta, il rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione che fa parte della Giunta stessa. Il segretario generale, di cui all', è membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1182#art-4