Art. 7
7 / 48In vigore dal 1 lug 1948
Qualora il professore ufficiale, in relazione alle esigenze della ricerca scientifica, ritenga che l'assistente abbia a cessare dall'ufficio, è tenuto a farne proposta motivata al Consiglio della Facoltà o Scuola, che delibera in merito.
Della deliberazione il rettore dà comunicazione integrale all'interessato entro il mese di luglio. Avverso di essa l'assistente può ricorrere, entro il successivo mese di agosto, al Senato accademico.
Avverso le deliberazioni del Senato accademico è dato ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno accademico durante il quale sia intervenuta la proposta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-7