Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 1 lug 1948
L'assistente ordinario consegue il grado 9° dopo tre anni di permanenza nel grado 10°, in seguito a giudizio di idoneità pronunziato dalla competente Facoltà o scuola, sulla base dei titoli scientifici e della attività esplicata. Dopo sette anni di permanenza nel grado 9°, l'assistente consegue il grado 8°, salva, comunque, l'osservanza del disposto dell' del presente decreto.
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