Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 1 ago 1950
I posti di assistente ordinario sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami tra laureati, bandito dal rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministro, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine. Il coniuge, i parenti ed affini del professore ufficiale fino al quarto grado incluso, non possono essere assegnati, quali assistenti, alla cattedra di cui è titolare il professore stesso. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 GIUGNO 1950, N.465. Ai posti vacanti di assistente può provvedersi oltre che per concorso, mediante trasferimento di assistenti di ruolo, semprechè trattisi di cattedre corrispondenti o affini a quella cui l'assistente è addetto, o ad una parte di essa, previo parere favorevole della Facoltà, in seguito a richiesta del professore ufficiale, e con il consenso dell'assistente. Ai posti vacanti di assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche può provvedersi, altresì, alle condizioni di cui al precedente comma, mediante trasferimento del personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella B annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e ai posti vacanti di assistente alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologica può provvedersi mediante nomina del personale assistente delle scuole di ostetricia autonome, di cui allo del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128. È ammesso il trasferimento degli assistenti di astronomia e di materie matematiche a posti di aiuto degli Osservatori astronomici e degli assistenti di clinica ostetrica e ginecologica a posti di aiuto o di assistente nelle scuole ostetriche autonome, in seguito a richiesta dei direttori competenti e con il consenso dell'assistente.

Note all'articolo

  • La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-4