Capo II
Art. 36
40 / 48In vigore dal 1 lug 1948
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
È inoltre abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto o con esse incompatibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-36