Art. 36
Capo II

Art. 36

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In vigore dal 1 lug 1948
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. È inoltre abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto o con esse incompatibile.
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