Capo II
Art. 35 bis
47 / 48In vigore dal 2 gen 1952
Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che, anteriormente alla immissione nei ruoli statali, abbia prestato, alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie, servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza, neanche sotto forma assicurativa, a carico delle Amministrazioni stesse, potrà, sui domanda, ottenere la valutazione, per intero, di detto servizio, previo pagamento di un contributo per ciascun anno valutato, pari al 6 per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante un periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.
Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, interni.
Note all'articolo
- La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
- La L. 23 novembre 1951, n.1340 ha disposto (con l'art. 7) che "La misura del contributo da versarsi dagli interessati ai sensi o per gli effetti di cui all'art. 35-bis (nuovo) inserito nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, s'intende fissata nel tre per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-35-bis