Art. 34
Capo II

Art. 34

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In vigore dal 1 lug 1948
Il personale non di ruolo assunto con funzioni proprie delle categorie di cui al presente decreto, che, alla data del decreto stesso si trovi in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, e che non consegua il collocamento nei ruoli stabiliti dalle annesse tabelle, può essere trattenuto in servizio a carico dei bilanci delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria finché non siano venute a cessare le esigenze che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950. La retribuzione del personale stesso non può essere superiore a quella percepita alla data del presente decreto e va contenuta, qualora eccedente, entro i limiti di quella stabilita per il personale statale non di ruolo di categoria similare.
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