Capo II
Art. 31 bis
45 / 48In vigore dal 1 ago 1950
Gli attuali uscieri capi e bidelli capi conservano, ad personam, la qualifica presentemente loro attribuita.
Note all'articolo
- La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-31-bis