Art. 31 bis
Capo II

Art. 31 bis

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In vigore dal 1 ago 1950
Gli attuali uscieri capi e bidelli capi conservano, ad personam, la qualifica presentemente loro attribuita.

Note all'articolo

  • La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-31-bis