Art. 30
Capo II

Art. 30

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In vigore dal 1 ago 1950
I concorsi di cui ai decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200, che siano già stati indetti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgersi, qualora non ancora espletati, secondo le norme del citato decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200. Per la nomina dei vincitori e la validità delle terne degli idonei, si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui all', ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla presente legge, previa pubblicazione dei risultati dei concorsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

Note all'articolo

  • La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-30