Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 lug 1948
Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e possono esser chiamati a coadiuvarlo anche nell'attività didattica, limitatamente alle esercitazioni; gli assistenti cui, ai sensi dell' del presente decreto, sia conferita la qualifica di aiuto, coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica. È fatto salvo il disposto dell'art. 84 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-3