Capo II
Art. 27
31 / 48In vigore dal 1 lug 1948
Tutti i concorsi di cui al presente decreto si svolgono presso le Università, e gli Istituti d'istruzione universitaria cui sono assegnati i posti di ruolo ai quali il concorso si riferisce.
Le funzioni di segretario delle Commissioni dei con corsi stessi sono affidate ad un funzionario di ruolo delle Segreterie universitarie della categoria di concetto.
Nei concorsi per assistente il segretario è designato dalla Commissione giudicatrice tra i propri componenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-27