Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 1 lug 1948
Il personale subalterno in servizio presso ciascuna Università ed Istituto d'istruzione universitaria dipende, per la disciplina, dal direttore dell'Istituto o capo del servizio cui è addetto. I congedi ordinari sono concessi dal direttore o capo di servizio predetti, cui compete altresì il redigere le note di qualifica annuali. Le funzioni di Commissione di disciplina sono esercitate dal Senato accademico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-26