Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 1 ago 1950
Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente è conferita la nomina a subalterno in prova, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Il trattamento economico previsto per il personale subalterno che consegna la stabilità è determinato dall'annessa tabella D. Al personale subalterno di cui al precedente comma sono attribuite, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo le qualifiche di usciere, o di bidello, o di custode, od altra corrispondente in relazione al servizio cui l'interessato sia addetto. Le qualifiche e le funzioni di usciere capo, bidello capo o custode capo, ed altre tradizionali negli Atenei, sono attribuite, in relazione alle esigenze dei servizi, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo.

Note all'articolo

  • La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-25