Art. 21 bis

Art. 21 bis

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In vigore dal 1 ago 1950
All'atto della nomina di cui all' il tecnico è assegnato al gruppo C, grado 13°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con la qualifica di tecnico in prova. Al conseguimento della stabilità è assegnato al grado 12°, con la qualifica di tecnico di 3ª classe. Dopo quattro anni di permanenza in tale grado è promosso, con qualifica di tecnico di 2ª classe, al grado 11°, nel quale permane otto anni, al termine dei quali è promosso al grado 10° con la qualifica di tecnico di 1ª classe. Il tecnico di 1ª classe, fornito di otto anni di anzianità, è promosso al grado 9° con la qualifica di tecnico principale. Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle infermiere fornite dell'abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistenti sanitarie visitatrici, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 11° anziché per il grado 13°, con la qualifica di vice capo-sala in prova. Superato che abbiano il periodo triennale di prova, assumono la qualifica di vice capo-sala e rimangono nel grado 11° per altri cinque anni, dopo di che sono promosse al grado 10° con la qualifica di capo-sala. Le capo-sala fornite di otto anni di anzianità sono promosse al grado 9° con la qualifica di capo-sala principale. Nei confronti delle infermiere, fornite di un diploma rilasciato da una scuola-convitto, e delle ostetriche. la nomina, a seguito del concorso, è conferita, per il grado 12°, anziché per il grado 13°, con la qualifica di Infermiere e di ostetriche di 3ª classe in prova. Superato che abbiano, nel grado 12°, il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado 11°, con la qualifica a questo inerente, e conseguono quindi l'ulteriore sviluppo di carriera ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo. Tutte le promozioni di cui al presente articolo sono subordinate ad un motivato giudizio sul rendimento e sulla diligenza in servizio, reso dal professore ufficiale della materia.

Note all'articolo

  • La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Storico versioni

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