Art. 19
19 / 48In vigore dal 1 ago 1950
I posti di tecnico sono conferiti, in seguito al pubblico concorso, per titoli ed esami, indetto dal rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini.
Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti; gli esami consistono, prevalentemente, in prove di carattere pratico, in rapporto alle esigenze dell'Istituto cui è assegnato il posto a concorso.
Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di ostetrica; per l'ammissione al concorso per infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla prefettura. 1
I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di età stabiliti da disposizioni di carattere generale.
Ai posti vacanti di tecnico può provvedersi, oltre che per concorso, per trasferimento di tecnici di ruolo di altra Università ed Istituto di istruzione universitaria, in seguito a richiesta del professore ufficiale della materia, previo parere favorevole del professore ufficiale della cattedra cui il tecnico è addetto.
Note all'articolo
- La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-19