Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 1 lug 1948
Il personale tecnico, in esso compresi il personale infermiere addetto agli Istituti clinici e le ostetriche addette alle Cliniche ostetriche universitarie, esplica le mansioni ad esso affidate dal professore in relazione alle necessità dell'insegnamento sperimentale ed ai bisogni della ricerca scientifica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-18