Art. 15
15 / 48In vigore dal 2 gen 1952
Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dal professore ufficiale della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il rettore rilascia un attestato, che è da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici.
Nei concorsi pubblici, nei quali costituisca elemento di valutazione il servizio prestato in qualità di assistente ordinario, il servizio prestato dagli assistenti volontari, che siano in possesso dell'attestato di cui al precedente comma, è computato in ragione di un terzo.
Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati agli effetti del trattamento di quiescenza nel modo previsto dal successivo .
Note all'articolo
- La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-15