Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 1 ago 1950
Ai posti vacanti di assistente di ruolo può provvedersi, nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di prima categoria. Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell' del presente decreto, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere.

Note all'articolo

  • La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-13