Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 1 lug 1948
L'assistente ordinario che viene assunto, ai sensi dell'art. 132 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione conserva il grado e l'anzianità di cui è provvisto.
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