Art. 11
11 / 48In vigore dal 1 ago 1950
La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli istituti, può conferire la qualifica di aiuto su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno tre anni oppure che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno un anno e che abbia, alla stessa data, non meno di tre anni di attività di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito.
La qualifica di aiuto può attribuirsi a due assistenti, se i posti di organico dell'Istituto siano più di quattro, ed a tre, se i posti siano più di sette.
Qualora, tuttavia, l'istituto o clinica annessi alla cattedra siano organizzati in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma.
La qualifica di aiuto compete di diritto all'assistente cui sia affidato l'incarico d'insegnamento o la direzione dell'Istituto, semprechè ricorrano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo,
Note all'articolo
- La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172#art-11